Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
L'ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L'accesso civico (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito.
Come esercitare il diritto
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico deve essere redatta secondo il modulo allegato.La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza.La richiesta può essere inviata tramite:? posta ordinaria all'indirizzo dell'Istituto? posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'Istituto
Il Procedimento
Il Procedimento
Il responsabile della trasparenza (il Dirigente Scolastico) entro trenta giorni comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall'art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della L. 241/1990.
Tutela dell'accesso civicoLa tutela dell'accesso civico e` disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dall'art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013.
Tutela dell'accesso civicoLa tutela dell'accesso civico e` disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dall'art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013.
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